IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il 67 Settore "Assistenza tecnica e ricerca" della tabella "B" della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, e' sostituito dal seguente: "67 Settore: ASSISTENZA TECNICA E RICERCA. Provvede a: a) effettuare studi e ricerche riguardo alle tecniche produttive con particolare riferimento a quanto consente la razionale utilizzazione delle piu' moderne metodologie di produzione agricola; b) prestare assistenza tecnica alle categorie interessate; c) svolgere attivita' sperimentale e divulgativa; d) effettuare statistiche agrarie. U f f i c i 1) Assistenza tecnica. 2) Informazione socio-economica. 3) Sperimentazione e ricerca. 4) Osservatorio per le malattie delle piante e laboratorio di diagnostica fitopatologica per il Lazio. 5) Assistenza e sperimentazione macchine agricole. 6) Statistiche agrarie". La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 16 febbraio 1990 LANDI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10 febbraio 1990.