IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, e' cosi' sostituito: "Art. 3. Compiti dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio 1. L'ente regionale di sviluppo agricolo svolge in particolare i seguenti compiti: 1) predispone, su richiesta della regione o degli altri enti locali, piani e programmi svolgendo di norma attivita' di promozione, integrazione e coordinamento delle iniziative degli imprenditori singoli ed associati e li attua su richiesta di detti enti: i piani di valorizzazione agraria e fondiaria possono riguardare l'intero territorio regionale ovvero singole zone o singoli settori; 2) svolge attivita' di acquisizione e cessione delle terre, quale organismo fondiario, in relazione ai provvedimenti legislativi nazionali e regionali di applicazione delle direttive della Comunita' economica europea e della legislazione sui terreni incolti od insufficientemente coltivati e provvede altresi' alla promozione ed attuazione di programmi di ricomposizione e riordino fondiario; 3) concorre e collabora con le organizzazioni professionali e sindacali agricole, con quelle della cooperazione e delle associazioni dei produttori maggiormente rappresentative a livello regionale, alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e delle associazioni dei produttori; 4) su direttive della Regione, concorre e collabora con le organizzazioni indicate al precedente punto 3) alla promozione ed all'attuazione dell'assistenza tecnica a favore degli imprenditori singoli e associati; 5) presta assistenza economica e finanziaria a favore di produttori singoli e associati con preferenza alle cooperative e alle associazioni di produttori agricoli, prevalentemente mediante prestazioni di garanzie fidejussorie, con i fondi assegnati allo scopo dalla regione e secondo le direttive regionali. L'attivita' fidejussoria deve essere svolta dall'E.R.S.A.L. in stretto rappporto con i programmi di credito agrario di esercizio e di miglioramento finanziati dalla regione allo scopo di agevolarne la realizzazione. Il programma annuale di assistenza economica e finanziaria, per la prestazione di garanzie fidejussorie, predisposto dall'ente sulla base delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento finanziate dalla Regione, deve essere allegato al bilancio di previsione secondo quanto disposto dal successivo articolo 5. Per comprovati motivi di urgenza ed indifferibilita', la Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltusa, foreste, caccia e pesca, puo' autorizzare la prestazione di garanzia fidejussoria, non prevista nel predetto programma annuale dell'ente; 6) puo', previa approvazione della Regione, assumere quote di partecipazione in societa' di interesse agricolo e realizzare impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali od ai piani e programmi di cui al precedente punto 1), partecipando alla gestione nella fase di avviamento; 7) puo', previa approvazione della regione e d'intesa con le organizzazioni di cui al punto 3), partecipare alla gestione di impianti e servizi in casi di costanti, gravi difficolta' o dissesto delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano gia' realizzato le iniziative suddette. In ogni caso la gestione deve essere affidata o riaffidata totalmente ai produttori interessati entro cinque anni; 8) predisporre programmi e gestire, con finanziamenti concessi dalla regione ai sensi della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, iniziative di formazione professionale, per i lavoratori del settore agricolo".