IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  3  della  legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, e'
cosi' sostituito:
 
                               "Art. 3.
      Compiti dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio
 
   1.  L'ente  regionale di sviluppo agricolo svolge in particolare i
seguenti compiti:
    1)  predispone,  su  richiesta  della  regione o degli altri enti
locali, piani e programmi svolgendo di norma attivita' di promozione,
integrazione  e  coordinamento  delle  iniziative  degli imprenditori
singoli ed associati e li attua su richiesta di detti enti:  i  piani
di  valorizzazione  agraria  e  fondiaria possono riguardare l'intero
territorio regionale ovvero singole zone o singoli settori;
    2) svolge attivita' di acquisizione e cessione delle terre, quale
organismo  fondiario,  in  relazione  ai  provvedimenti   legislativi
nazionali e regionali di applicazione delle direttive della Comunita'
economica  europea  e  della  legislazione  sui  terreni  incolti  od
insufficientemente  coltivati  e provvede altresi' alla promozione ed
attuazione di programmi di ricomposizione e riordino fondiario;
    3)  concorre  e  collabora  con le organizzazioni professionali e
sindacali  agricole,  con   quelle   della   cooperazione   e   delle
associazioni  dei  produttori  maggiormente rappresentative a livello
regionale, alla promozione ed  allo  sviluppo  della  cooperazione  e
delle associazioni dei produttori;
    4)  su  direttive  della  Regione,  concorre  e  collabora con le
organizzazioni indicate al precedente punto  3)  alla  promozione  ed
all'attuazione  dell'assistenza  tecnica  a favore degli imprenditori
singoli e associati;
    5)   presta  assistenza  economica  e  finanziaria  a  favore  di
produttori singoli e associati con preferenza alle cooperative e alle
associazioni   di   produttori   agricoli,  prevalentemente  mediante
prestazioni di garanzie fidejussorie,  con  i  fondi  assegnati  allo
scopo  dalla  regione  e  secondo le direttive regionali. L'attivita'
fidejussoria deve essere svolta dall'E.R.S.A.L. in stretto  rappporto
con  i  programmi  di credito agrario di esercizio e di miglioramento
finanziati dalla regione allo scopo di agevolarne  la  realizzazione.
Il  programma  annuale  di assistenza economica e finanziaria, per la
prestazione di garanzie  fidejussorie,  predisposto  dall'ente  sulla
base   delle   operazioni  di  credito  agrario  di  esercizio  e  di
miglioramento finanziate  dalla  Regione,  deve  essere  allegato  al
bilancio   di  previsione  secondo  quanto  disposto  dal  successivo
articolo 5. Per comprovati motivi di urgenza ed indifferibilita',  la
Giunta  regionale,  su  conforme  parere della commissione consiliare
permanente  per  l'agricoltusa,  foreste,  caccia   e   pesca,   puo'
autorizzare la prestazione di garanzia fidejussoria, non prevista nel
predetto programma annuale dell'ente;
    6)  puo',  previa  approvazione  della Regione, assumere quote di
partecipazione  in  societa'  di  interesse  agricolo  e   realizzare
impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori
agricoli, qualora siano carenti o inadeguate le  iniziative  rispetto
alle  esigenze  locali  od  ai piani e programmi di cui al precedente
punto 1), partecipando alla gestione nella fase di avviamento;
    7)  puo',  previa  approvazione  della  regione e d'intesa con le
organizzazioni di cui al  punto  3),  partecipare  alla  gestione  di
impianti  e servizi in casi di costanti, gravi difficolta' o dissesto
delle cooperative e di altri organismi associativi che  abbiano  gia'
realizzato  le  iniziative  suddette.  In  ogni caso la gestione deve
essere affidata o riaffidata  totalmente  ai  produttori  interessati
entro cinque anni;
    8)  predisporre  programmi  e gestire, con finanziamenti concessi
dalla regione ai sensi della legge regionale 6 aprile  1978,  n.  14,
iniziative  di formazione professionale, per i lavoratori del settore
agricolo".