IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  regione  interviene  a sostegno delle attivita' di artisti
contemporanei,  operanti  nel  territorio  regionale,  al   fine   di
incentivarne  lo  sviluppo  e  di  valorizzare  le opere d'arte nella
pittura, nella scultura, nella incisione.