IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione interviene a sostegno delle attivita' di artisti contemporanei, operanti nel territorio regionale, al fine di incentivarne lo sviluppo e di valorizzare le opere d'arte nella pittura, nella scultura, nella incisione.