IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, con la presente legge detta le norme generali per assumere su tutto il territorio regionale un omogeneo ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia locale da parte dei comuni e degli altri enti titolari di tali funzioni.