IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7
marzo 1986, n. 65, con la presente legge detta le norme generali  per
assumere  su  tutto il territorio regionale un omogeneo ed efficiente
espletamento delle funzioni di polizia locale da parte dei  comuni  e
degli altri enti titolari di tali funzioni.