IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La tabella di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge
regionale 11 gennaio 1985, n. 6, cosi' come  modificata  dalle  leggi
regionali  23  agosto  1986,  n.  27,  12  dicembre  1987,  n.  56  e
dall'articolo 42 della legge regionale 21  aprile  1988,  n.  24,  e'
sostituita dalla seguente tabella:
 
    seconda qualifica dirigenziale   . . . . . . . . . . .  n.    147
    prima qualifica dirigenziale   . . . . . . . . . . . .  n.    441
    ottava qualifica funzionale - funzionario  . . . . . .  n.  1.500
    settima qualifica funzionale - istruttore direttivo  .  n.    760
    sesta qualifica funzionale - istruttore  . . . . . . .  n.  1.250
     quinta qualifica funzionale - collaboratore
 professionale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n.     50
    quarta qualifica funzionale - esecutore  . . . . . . .  n.    750
    terza qualifica funzionale - operatore   . . . . . . .  n.    300
    seconda qualifica funzionale - ausiliario  . . . . . .  n.    225
                                                                  ---
                                                  Totale. . n.  5.423