IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La tabella di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, cosi' come modificata dalle leggi regionali 23 agosto 1986, n. 27, 12 dicembre 1987, n. 56 e dall'articolo 42 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, e' sostituita dalla seguente tabella: seconda qualifica dirigenziale . . . . . . . . . . . n. 147 prima qualifica dirigenziale . . . . . . . . . . . . n. 441 ottava qualifica funzionale - funzionario . . . . . . n. 1.500 settima qualifica funzionale - istruttore direttivo . n. 760 sesta qualifica funzionale - istruttore . . . . . . . n. 1.250 quinta qualifica funzionale - collaboratore professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 50 quarta qualifica funzionale - esecutore . . . . . . . n. 750 terza qualifica funzionale - operatore . . . . . . . n. 300 seconda qualifica funzionale - ausiliario . . . . . . n. 225 --- Totale. . n. 5.423