(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 6 del 13 gennaio 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi del quinto comma dell'art. 70 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, e' autorizzato, per l'anno 1990 e per un periodo massimo di un mese, l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio per l'anno 1989, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del detto bilancio. 2. Il detto limite puo' essere superato unicamente quando si tratti di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.