IL CONSIGLIO REGIONALE HA RIAPPROVATO CON MODIFICAZIONI NELLA SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1989 CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI, AI SENSI DEL QUARTO COMMA DELL'ART. 127 DELLA COSTITUZIONE. LA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA N. 561 DEL 12 DICEMBRE 1989 HA DICHIARATO FONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE A SUO TEMPO SOLLEVATE, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 117 E 127 DELLA COSTITUZIONE, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 39 viene cosi' modificato: "Per la determinazione del costo chilometrico si considera una percorrenza annua per dipendente di km 24.000 per le linee extraurbane, di km 13.000 per le linee urbane che si svolgono in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di km 18.000 per le linee urbane che si svolgono in comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e di km 20.000 per le linee extraurbane aventi mediamente una frequenza di una fermata ogni 500 metri, calcolata sull'intera linea".