IL CONSIGLIO REGIONALE
 
HA RIAPPROVATO CON MODIFICAZIONI NELLA SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1989 CON
   LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI, AI SENSI DEL QUARTO COMMA
   DELL'ART. 127 DELLA COSTITUZIONE.
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
 
CON SENTENZA N. 561 DEL 12 DICEMBRE 1989 HA DICHIARATO FONDATE LE
   QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE A SUO TEMPO SOLLEVATE, IN
   RIFERIMENTO AGLI  ARTICOLI  117  E  127  DELLA  COSTITUZIONE,  DAL
   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  terzo  comma  dell'art. 3 della legge regionale 5 dicembre
1983, n. 39 viene cosi' modificato:
   "Per  la  determinazione  del  costo chilometrico si considera una
percorrenza  annua  per  dipendente  di  km  24.000  per   le   linee
extraurbane,  di  km  13.000  per  le linee urbane che si svolgono in
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di km 18.000 per
le linee urbane che si svolgono in comuni con popolazione inferiore a
100.000 abitanti e di km  20.000  per  le  linee  extraurbane  aventi
mediamente  una  frequenza  di  una fermata ogni 500 metri, calcolata
sull'intera linea".