IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  primo  comma  dell'art.  10 della legge regionale 6 giugno
1973, n. 12 e' sostituito dai seguenti commi:
   "Del  comitato tecnico di cui alla lettera a) dell'art. 9 fa parte
un funzionario della Regione assegnato  al  servizio  o  alle  unita'
organizzative   pluridisciplinari   della   programmazione.   Qualora
esigenze  organizzative  dei  suddetti   servizi   o   delle   unita'
pluridisciplinari   non   consentano  tale  designazione,  la  giunta
regionale, su proposta del  dirigente  del  servizio  programmazione,
puo'  individuare  i  funzionari regionali tra quelli appartenenti ad
altri servizi che presentino specifiche competenze in materia.
   Le  norme  degli  statuti  delle  comunita' montane sono integrate
dalla disposizione di cui al precedente comma".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 23 gennaio 1990
 
                                MASSI