IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Contributi regionali
 
   1.  In  attuazione  dell'art.  6 dello Statuto, la Regione concede
contributi, per  un  programma  biennale  con  scansione  annuale  da
realizzare  negli  anni  1990  e  1991, al fine di attuare iniziative
volte alla promozione  ed  allo  sviluppo  dell'artigianato  e  della
cooperazione  nelle  materie  rientranti  nella competenza regionale.
Tali  iniziative  sono  realizzate   dalle   associazioni   regionali
dell'artigianato  e  dalle  organizzazioni  cooperative  a  struttura
regionale, operanti nel  territorio  regionale  e  rappresentate  nel
CNEL.