IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Contributi regionali 1. In attuazione dell'art. 6 dello Statuto, la Regione concede contributi, per un programma biennale con scansione annuale da realizzare negli anni 1990 e 1991, al fine di attuare iniziative volte alla promozione ed allo sviluppo dell'artigianato e della cooperazione nelle materie rientranti nella competenza regionale. Tali iniziative sono realizzate dalle associazioni regionali dell'artigianato e dalle organizzazioni cooperative a struttura regionale, operanti nel territorio regionale e rappresentate nel CNEL.