(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 30 del 12 marzo 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione della legge 1. La presente legge disciplina: a) l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito dei criteri generali fissati dallo Stato ai sensi del punto 2 secondo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457; b) la formazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo pubblico, ai sensi della lettera f) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457; c) l'irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica.