(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 30
                          del 12 marzo 1990)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Ambito di applicazione della legge
 
   1. La presente legge disciplina:
     a)  l'assegnazione,  la  gestione e la determinazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai  sensi  dell'art.
93  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, nell'ambito dei criteri generali fissati dallo  Stato  ai  sensi
del  punto  2 secondo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n.
457;
     b)  la  formazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni
di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo pubblico,  ai
sensi  della  lettera  f)  del  primo comma dell'art. 4 della legge 5
agosto 1978, n. 457;
     c)   l'irrogazione  di  sanzioni  pecuniarie  amministrative  in
materia di edilizia residenziale pubblica.