IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            Zone agricole
 
   1.   Sono  considerate  zone  agricole  le  parti  del  territorio
individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali vigenti, ai
sensi  del  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
come zone omogenee "E", nonche'  le  zone  destinate  all'agricoltura
degli   strumenti   urbanistici   comunali   vigenti,  anche  se  non
classificate come zone "E".
   2.  Le  zone  agricole sono destinate esclusivamente all'esercizio
delle  attivita'  dirette   alla   coltivazione   dei   fondi,   alla
silvicoltura,  all'allevamento  del  bestiame ed alle altre attivita'
produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.
   3.  Le  norme  della  presente legge prevalgono sulle disposizioni
degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi.  Sono
fatte   comunque  salve  le  normative  comunali  eventualmente  piu'
restrittive di quelle previste dalla presente legge e le prescrizioni
contenute nel Piano Paesistico Ambientale regionale di cui alla legge
regionale 8 giugno 1987, n. 26.