IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Zone agricole 1. Sono considerate zone agricole le parti del territorio individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali vigenti, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, come zone omogenee "E", nonche' le zone destinate all'agricoltura degli strumenti urbanistici comunali vigenti, anche se non classificate come zone "E". 2. Le zone agricole sono destinate esclusivamente all'esercizio delle attivita' dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attivita' produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo. 3. Le norme della presente legge prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi. Sono fatte comunque salve le normative comunali eventualmente piu' restrittive di quelle previste dalla presente legge e le prescrizioni contenute nel Piano Paesistico Ambientale regionale di cui alla legge regionale 8 giugno 1987, n. 26.