IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ruolo regionale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale 1. E' istituito il ruolo regionale speciale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale, articolato per qualifiche funzionali secondo i contingenti determinati dal comma 2. 2. La dotazione complessiva del suddetto ruolo e' di 365 posti, ripartiti in qualifiche funzionali come da allegata tabella e secondo le risultanze dell'inquadramento effettuato con le modalita' di cui all'art. 2. 3. Il trattamento giuridico ed economico del personale che accede al ruolo di cui al comma 1 e' quello dei dipendenti regionali.