IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Ruolo regionale ad esaurimento degli operatori
                    della formazione professionale
 
   1.  E'  istituito il ruolo regionale speciale ad esaurimento degli
operatori della formazione professionale, articolato  per  qualifiche
funzionali secondo i contingenti determinati dal comma 2.
   2.  La  dotazione  complessiva del suddetto ruolo e' di 365 posti,
ripartiti in qualifiche funzionali come da allegata tabella e secondo
le  risultanze  dell'inquadramento effettuato con le modalita' di cui
all'art. 2.
   3.  Il trattamento giuridico ed economico del personale che accede
al ruolo di cui al comma 1 e' quello dei dipendenti regionali.