IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai fini della costruzione del complesso immobiliare da destinare a sede degli uffici del consiglio e della giunta regionale e da realizzarsi dall'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sui fondi di cui all'art. 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, il presidente della giunta regionale e' autorizzato a stipulare, su conforme deliberazione di giunta che ne stabilisce condizioni, termini e modalita', un contratto di vendita di un'area di propireta' della Regione della superficie di non piu' di 25 mila mq sita in Ancona, localita' "Cittadella", come sara' meglio identificata nel relativo atto, con la societa' impegnata nei confronti dell'INAIL a costruire e vendere il predetto immobile. 2. Il prezzo di vendita dell'area e' fissato, sulla base delle avvenute determinazioni dell'UTE, in lire centoquarantamila per mq. Ove il contratto di vendita non venga stipulato entro il 31 dicembre 1990, il prezzo e' rivalutato sulla base dell'incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT rispetto a tale data. 3. Il presidente della giunta regionale e' altresi' autorizzato a stipulare, su conforme deliberazione di giunta che ne stabilisce condizioni, termini e modalita', un contratto preliminare con l'INAIL per la locazione del predetto complesso immobiliare al fine di destinarlo a sede degli uffici. 4. Il canone di locazione non puo' essere superiore a 5% del costo complessivo dell'opera per la cui determinazione e verifica saranno previste apposite clausole nel medesimo contratto preliminare. 5. Alla copertura dell'onere relativo al canone di affitto del complesso immobiliare di cui al comma 1, valutato in lire 2.150 milioni annue, si provvede, per una quota parte, con le economie derivanti dalla cessazione dei canoni di affitto in atto dovuti per gli uffici che troveranno collocazione nella nuova sede e, per la quota restante, mediante impiego di una quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni.