IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   Ai  fini  della  costruzione  del  complesso  immobiliare  da
destinare a sede degli uffici del consiglio e della giunta  regionale
e  da realizzarsi dall'Istituto nazionale per le assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) sui fondi di cui all'art.  20  della
legge  11 novembre 1982, n. 828, il presidente della giunta regionale
e' autorizzato a stipulare, su conforme deliberazione di  giunta  che
ne  stabilisce  condizioni,  termini  e  modalita',  un  contratto di
vendita di un'area di propireta' della Regione  della  superficie  di
non  piu'  di 25 mila mq sita in Ancona, localita' "Cittadella", come
sara'  meglio  identificata  nel  relativo  atto,  con  la   societa'
impegnata  nei confronti dell'INAIL a costruire e vendere il predetto
immobile.
   2.  Il  prezzo  di  vendita dell'area e' fissato, sulla base delle
avvenute determinazioni dell'UTE, in lire centoquarantamila  per  mq.
Ove  il contratto di vendita non venga stipulato entro il 31 dicembre
1990, il prezzo e' rivalutato sulla base  dell'incremento  del  costo
della vita accertato dall'ISTAT rispetto a tale data.
   3.  Il presidente della giunta regionale e' altresi' autorizzato a
stipulare, su conforme deliberazione  di  giunta  che  ne  stabilisce
condizioni, termini e modalita', un contratto preliminare con l'INAIL
per la locazione  del  predetto  complesso  immobiliare  al  fine  di
destinarlo a sede degli uffici.
   4. Il canone di locazione non puo' essere superiore a 5% del costo
complessivo dell'opera per la cui determinazione e  verifica  saranno
previste apposite clausole nel medesimo contratto preliminare.
   5.  Alla  copertura  dell'onere  relativo al canone di affitto del
complesso immobiliare di cui al  comma  1,  valutato  in  lire  2.150
milioni  annue,  si  provvede,  per  una quota parte, con le economie
derivanti dalla cessazione dei canoni di affitto in atto  dovuti  per
gli  uffici  che  troveranno  collocazione nella nuova sede e, per la
quota restante, mediante impiego  di  una  quota  parte  delle  somme
spettanti  alla  Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di
cui all'art. 8 della legge 16  maggio  1970,  n.  281,  e  successive
modifiche ed integrazioni.