la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, al fine di promuovere la cultura della pace e della solidarieta' tra i popoli, partecipa alle attivita' di cooperazione allo sviluppo secondo quanto disposto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, con le modalita' previste dalla presente legge. 2. A tal fine la Regione promuove la partecipazione della societa' marchigiana alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e ne cura l'armonizzazione, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti partecipanti e delle direttive degli organi statali competenti.