la seguente legge: Art. 1. Disposizioni generali 1. Sono inquadrati nel ruolo unico regionalle, con i criteri previsti dalla presente legge: a) i divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270; b) il personale del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado.