IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5, e' cosi' sostituito: "Le Cooperative agricole e loro Consorzi, le Associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della legge regionale n. 23 del 28 agosto 1984, possono beneficiare delle agevolazioni stabilite per le operazioni di credito agrario di esercizi, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per i prestiti destinati: a) all'acquisto collettivo di mezzi utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci; b) all'acquisto di mezzi utili per la conduzione associata dei terreni e deli allevamenti; c) all'acquisto delle materie prime e sussidiarie occorrenti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali; d) all'erogazione di anticipazioni ai soci sui prodotti agricoli conferiti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione collettiva; e) all'acquisto di scorte vive e morte per gli allevamenti associati, ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777 e successive modificazioni ed integrazioni".