IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 febbraio 1978,
n. 5, e' cosi' sostituito:
   "Le  Cooperative  agricole  e  loro  Consorzi, le Associazioni dei
produttori agricoli riconosciute ai sensi della legge regionale n. 23
del  28 agosto 1984, possono beneficiare delle agevolazioni stabilite
per le operazioni di credito agrario  di  esercizi,  ai  sensi  della
legge 5 luglio 1928, n. 1760, per i prestiti destinati:
     a)  all'acquisto  collettivo  di mezzi utili alla gestione delle
aziende agrarie dei soci;
     b)  all'acquisto  di mezzi utili per la conduzione associata dei
terreni e deli allevamenti;
     c) all'acquisto delle materie prime e sussidiarie occorrenti per
la   raccolta,   conservazione,   lavorazione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali;
     d) all'erogazione di anticipazioni ai soci sui prodotti agricoli
conferiti  per  la  conservazione,  lavorazione,   trasformazione   e
commercializzazione collettiva;
     e)  all'acquisto  di  scorte  vive  e  morte per gli allevamenti
associati, ai sensi della legge 8 agosto 1957, n.  777  e  successive
modificazioni ed integrazioni".