IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Istituzione del servizio di polizia municipale
 
   1.  La  Regione, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti
dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, detta norme  sull'ordinamento  della
polizia  municipale,  al  fine  di  assicurare su tutto il territorio
regionale un uniforme ed efficiente esercizio  da  parte  dei  Comuni
delle  funzioni  di  polizia  locale,  urbana  e  rurale,  di polizia
amministrativa e di ogni altra attivita' di polizia nelle materie  di
propria competenza nonche' in quelle ad essi delegate.
   2.  I  Comuni  possono  procedere  all'istituzione  del  "Corpo di
polizia municipale" quando le funzioni di  cui  al  precedente  comma
sono  espletate  da  almeno  sette  addetti,  disciplinando  lo stato
giuridico del personale con apposito regolamento, in  conformita'  ai
principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.