IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Istituzione del servizio di polizia municipale 1. La Regione, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, detta norme sull'ordinamento della polizia municipale, al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un uniforme ed efficiente esercizio da parte dei Comuni delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e di ogni altra attivita' di polizia nelle materie di propria competenza nonche' in quelle ad essi delegate. 2. I Comuni possono procedere all'istituzione del "Corpo di polizia municipale" quando le funzioni di cui al precedente comma sono espletate da almeno sette addetti, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformita' ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.