(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 7 del 14 aprile 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990 la misura delll'indennita' di residenza stabilita dalla legge regionale 26 maggio 1976, n. 17 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' fissata nei seguenti importi: L. 5.000.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti; L. 4.000.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti; L. 3.000.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.