(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 7
                         del 14 aprile 1990)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  A  decorrere dal 1› gennaio 1990 la misura delll'indennita' di
residenza stabilita dalla legge regionale 26 maggio 1976, n. 17 per i
titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie
rurali  ubicate  in  localita'  con  popolazione  inferiore  a  3.000
abitanti e' fissata nei seguenti importi:
    L. 5.000.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;
    L. 4.000.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
    L. 3.000.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.