IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
                HA DICHIARATO NON FONDATE LE QUESTIONI
               DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROPOSTE
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  controllo di legittimita' sugli atti degli enti dipendenti
dalla Regione di cui  all'art.  49  dello  Statuto  Regionale,  salvo
quanto previsto dal successivo articolo 2, e' esercitato dal Comitato
Regionale, istituito con legge regionale 5 novembre  1976,  n.  32  e
successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le competenze
attribuite dalla  vigente  normativa  alle  Sezioni  Provinciali  del
suddetto  Comitato  nei  confronti degli Enti gia' sottoposti al loro
controllo.
   2.  Il  controllo  di cui al precedente comma e' esercitato con le
modalita' previste dalla stessa legge regionale n. 32/1976.
   3.   Sono  compresi  tra  gli  enti  sottoposti  al  controllo  di
legittimita' del Comitato Regionale ai  sensi  del  primo  comma  del
presente  articolo  l'Ente  Regionale  di Sviluppo Agricolo Molisano,
l'Ente Risorse idriche Molise, l'Ente  per  il  diritto  allo  studio
Universitario,   gli   Istituti  Autonomi  Case  Popolari,  gli  Enti
Provinciali per il  Turismo  e  l'Azienda  Autonoma  di  Soggiorno  e
Turismo di Termoli.
   4. Le delibere degli Enti di cui al comma 1› e 3› sono inviate per
conoscenza, contestualmente all'inoltro  al  Comitato  di  Controllo,
anche alla Giunta Regionale.