IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO NON FONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROPOSTE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il controllo di legittimita' sugli atti degli enti dipendenti dalla Regione di cui all'art. 49 dello Statuto Regionale, salvo quanto previsto dal successivo articolo 2, e' esercitato dal Comitato Regionale, istituito con legge regionale 5 novembre 1976, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le competenze attribuite dalla vigente normativa alle Sezioni Provinciali del suddetto Comitato nei confronti degli Enti gia' sottoposti al loro controllo. 2. Il controllo di cui al precedente comma e' esercitato con le modalita' previste dalla stessa legge regionale n. 32/1976. 3. Sono compresi tra gli enti sottoposti al controllo di legittimita' del Comitato Regionale ai sensi del primo comma del presente articolo l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Molisano, l'Ente Risorse idriche Molise, l'Ente per il diritto allo studio Universitario, gli Istituti Autonomi Case Popolari, gli Enti Provinciali per il Turismo e l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli. 4. Le delibere degli Enti di cui al comma 1 e 3 sono inviate per conoscenza, contestualmente all'inoltro al Comitato di Controllo, anche alla Giunta Regionale.