IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Molise, in attuazione dell'art. 6, quinto comma, dello Statuto, nell'ambito di misure tendenti a realizzare un integrato sistema di sicurezza sociale, promuove, con la presente legge, l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione di servizi al fine di assicurare alle persone anziane, mediante la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno e di emarginazione anche inespresse, dignitose condizioni di vita, nonche' la permanenza nell'ambito familiare e sociale. 2. Per la realizzazione degli obiettivi della presente legge, si utilizzano prioritariamente i servizi sociali esistenti, coordinati e integrati nel territorio con i servizi sanitari di base, secondo modalita' che garantiscono la liberta' e la dignita' personale ed essicurino eguaglianza di trattamento riconoscendo alle persone, per i problemi che le coinvolgono direttamente, congrue possibilita' di scelta di servizi, di strutture e di prestazioni. 3. La Regione in particolare: promuove ed agevola la trasformazione dei servizi esistenti in favore degli anziani ed il loro adeguamento a forme d'assistenza aperta; promuove indagini, studi e rilevazioni sistematiche sulla condizione e sui problemi delle persone anziane; promuove e sostiene iniziative dirette a rivalutare la persone anziana nel contesto familiare e sociale ed a prevenirne le alterazioni psicofisiche; promuove e realizza, nell'ambito dei piani per la istruzione professionale, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale da impegnare o impegnato nei servizi in favore degli anziani; promuove interventi di edilizia abitativa a favore degli anziani; promuove forme di sostegno nei confronti di cooperative costituite prevalentemente da anziani sia per la loro utilizzazione in attivita' sociali sia per favorire la trasmissione della loro professionalita' nelle attivita' produttive.