IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  giunta  regionale e' autorizzata a concedere contributi in
conto capitale alle imprese di pesca, alle cooperative del settore ed
ai pescatori singoli e associati della fascia costiera regionale, che
esercitino la pesca costiera o mediterranea o attivita' connessa alla
pesca e che risultino danneggiati da eventi straordinari verificatisi
in mare o da mareggiate e calamita' naturale o da avverse  condizioni
ambientali.
   2.  La  giunta regionale, eroga il contributo di cui al precedente
comma nei limiti dello stanziamento del bilancio; il  contributo  non
puo'  superare,  in  ogni caso, il 60% della spesa documentata per il
ripristino del bene perduto o danneggiato o del danno subito  per  le
avverse  condizioni  ambientali  del mare, per un importo complessivo
non superiore a L. 100 milioni.