IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese di pesca, alle cooperative del settore ed ai pescatori singoli e associati della fascia costiera regionale, che esercitino la pesca costiera o mediterranea o attivita' connessa alla pesca e che risultino danneggiati da eventi straordinari verificatisi in mare o da mareggiate e calamita' naturale o da avverse condizioni ambientali. 2. La giunta regionale, eroga il contributo di cui al precedente comma nei limiti dello stanziamento del bilancio; il contributo non puo' superare, in ogni caso, il 60% della spesa documentata per il ripristino del bene perduto o danneggiato o del danno subito per le avverse condizioni ambientali del mare, per un importo complessivo non superiore a L. 100 milioni.