L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le spese per investimenti da effettuarsi da parte dei comuni in esecuzione delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, per il triennio 1990 - 1992, sono poste in parte a carico del Fondo di solidarieta' nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto regionale e sono stabilite negli importi di lire 160, 320 e 408 miliardi rispettivamente per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 (capitolo 50465). 2. L'art. 1 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 4, e' abrogato.