L'ASSEMBLEA REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Le spese per investimenti da effettuarsi da parte dei comuni in
esecuzione delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione  ai
sensi  della  legge  regionale  2 gennaio 1979, n. 1, per il triennio
1990 - 1992, sono poste in parte a carico del Fondo  di  solidarieta'
nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto regionale e sono stabilite
negli importi di lire 160, 320 e  408  miliardi  rispettivamente  per
ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 (capitolo 50465).
   2.  L'art.  1  della  legge  regionale  20 febbraio 1989, n. 4, e'
abrogato.