L'ASSEMBLEA REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1 dell'art. 2 della legge
regionale 9 agosto  1988,  n.  27,  e'  autorizzata  per  l'esercizio
finanziario 1990 la spesa di lire 125.000 milioni, di cui lire 75.000
milioni quale  ulteriore  spesa  per  la  realizzazione  delle  opere
previste  dal  secondo  comma  dell'art.  2  della legge regionale 12
giugno 1976, n. 78.
   2. Per i programmi di spesa si applica il disposto di cui al comma
5 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27.
   3.  I  programmi  di  finanziamento  relativi  a  nuove  opere  di
viabilita' di interesse turistico devono garantire  la  copertura  di
almeno il cinquanta per cento del costo totale del progetto.
   4.  per  gli  anni  sucessivi al 1990, la spesa di cui al presente
articolo sara' determinata in relazione al disposto dell'articolo  4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.