L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 125.000 milioni, di cui lire 75.000 milioni quale ulteriore spesa per la realizzazione delle opere previste dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. 2. Per i programmi di spesa si applica il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27. 3. I programmi di finanziamento relativi a nuove opere di viabilita' di interesse turistico devono garantire la copertura di almeno il cinquanta per cento del costo totale del progetto. 4. per gli anni sucessivi al 1990, la spesa di cui al presente articolo sara' determinata in relazione al disposto dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.