L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per le finalita' della legge regionale 25 marzo 1983, n. 10, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1990, la spesa di lire 50 milioni. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 07.09 - Fondi speciali destinati al finanziamento di attivita' ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza. 3. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 50 milioni annui, saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09.