L'ASSEMBLEA REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per le finalita' della legge regionale 25 marzo 1983, n. 10, e'
autorizzata, per  l'anno  finanziario  1990,  la  spesa  di  lire  50
milioni.
   2.  All'onere  derivante  dall'applicazione della presente legge e
ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con  parte
delle  disponibilita'  del  capitolo 21257 del bilancio della Regione
per l'anno finanziario medesimo, codice  pluriennale  07.09  -  Fondi
speciali  destinati  al  finanziamento  di  attivita'  ed  interventi
conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.
   3. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire
50 milioni annui, saranno determinati a norma  dell'art.  4,  secondo
comma,  della  legge  regionale  8  luglio  1977,  n.  47,  e trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09.