IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Modifiche all'articolo 2
 
   1.  Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale
17 marzo 1983 n. 7 sono sostituiti dai seguenti:
    "l'attivita'  di promozione culturale disciplinata dalla presente
legge viene svolta dalla Regione sulla base  del  relativo  programma
pluriennale,   o   direttamente,   per  le  iniziative  di  rilevanza
regionale, o attraverso il sostegno ai programmi di  attivita'  delle
istituzioni  culturali  di  interesse regionale di cui all'articolo 4
nonche' alle spese di investimento dei soggetti titolari  dei  centri
culturali polivalenti di cui all'articolo 10.
   Le funzioni di promozione culturale per le iniziative di interesse
non regionale sono delegate alle  Province  secondo  le  norme  della
presente legge.
   L'attivita'  di  cui  ai  commi  precedenti e' svolta favorendo la
realizzazione  di  servizi  sul  territorio  e  l'organizzazione   di
circuiti   culturali,   nonche'   l'impiego  delle  nuove  tecnologie
applicate al settore delle comunicazioni di massa".