IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'articolo 2 1. Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 sono sostituiti dai seguenti: "l'attivita' di promozione culturale disciplinata dalla presente legge viene svolta dalla Regione sulla base del relativo programma pluriennale, o direttamente, per le iniziative di rilevanza regionale, o attraverso il sostegno ai programmi di attivita' delle istituzioni culturali di interesse regionale di cui all'articolo 4 nonche' alle spese di investimento dei soggetti titolari dei centri culturali polivalenti di cui all'articolo 10. Le funzioni di promozione culturale per le iniziative di interesse non regionale sono delegate alle Province secondo le norme della presente legge. L'attivita' di cui ai commi precedenti e' svolta favorendo la realizzazione di servizi sul territorio e l'organizzazione di circuiti culturali, nonche' l'impiego delle nuove tecnologie applicate al settore delle comunicazioni di massa".