IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
     Istituzione e finalita' del servizio di vigilanza ecologica
 
   1.  La Regione, in attuazione dell'articolo 9 del d.P.R. 24 luglio
1977  n.  616  e  dell'articolo  4  dello  Statuto,  allo  scopo   di
incrementare  e  migliorare  la  tutela  dell'ambiente  naturale,  in
rapporto di coordinamento organico  con  i  servizi  gia'  esistenti,
istituisce  un servizio di vigilanza ambientale realizzato da guardie
ecologiche volontarie (G.E.V.).