IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Istituzione e finalita' del servizio di vigilanza ecologica 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 9 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dell'articolo 4 dello Statuto, allo scopo di incrementare e migliorare la tutela dell'ambiente naturale, in rapporto di coordinamento organico con i servizi gia' esistenti, istituisce un servizio di vigilanza ambientale realizzato da guardie ecologiche volontarie (G.E.V.).