IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Inserimento dell'articolo 17 bis
 
   1.  Dopo  l'articolo  17 della legge regionale 12 marzo 1984 n. 14
come modificata dalla legge  regionale  8  novembre  1988  n.  59  e'
aggiunto il seguente articolo:
   "Art.  17  bis (Organi di consultazione e partecipazione a livello
provinciale). - 1. Ciascun Comune capoluogo di  provincia  istituisce
un  Comitato  provinciale  di  consultazione  e  partecipazione con i
compiti di:
     a)  assicurare  la piu' ampia partecipazione sociale ai problemi
dei tossicodipendenti;
     b) fornire pareri sul fenomeno droga;
     c)  fornire  indicazioni  utili  alla migliore funzionalita' dei
Servizi preposti alla tutela dei tossicodipendenti;
     d) coordinare l'attivita' degli organi locali di consultazione e
partecipazione di cui all'articolo 17.
   2. Il Comitato provinciale e' composto da:
     a)  il  Sindaco  del  Comune  capoluogo  o  un  assessore da lui
delegato;
     b) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
     c) i direttori delle Case circondariali esistenti nel territorio
della provincia;
     d)  un  funzionario  della  Polizia  di  Stato, un ufficiale dei
Carabinieri, uno della Guardia di Finanza  designati  rispettivamente
dal  questore,  dal Comandante di Legione dell'Arma dei Carabinieri e
dal Comandante di zona della Guardia di Finanza;
     e)  il  Provveditore  agli  studi  o  un insegnante dallo stesso
designato;
     f) un rappresentante del Consiglio scolastico provinciale;
     g) un rappresentante delle Forze Armate esistenti nel territorio
provinciale designato dal competente Comando militare di zona;
     h) un operatore dei Servizi di salute mentale di ciascuna Unita'
sanitaria locale compresa nel territorio  provinciale  designato  dal
Comitato di gestione interessato;
     i)  cinque  rappresentanti  dei  Comuni  compresi nel territorio
provinciale  designati  dalla  sezione  regionale   dell'Associazione
Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);
     l)  un  rappresentante  per ciascuno degli Enti convenzionati ai
sensi dell'articolo 9 compresi nel territorio provinciale;
     m) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nel territorio provinciale;
     n)  un rappresentante di ciascuna delle associazioni di famiglie
esistenti nel territorio provinciale;
     o)  un rappresentante del C.O.N.I., uno degli Enti di promozione
sportiva e uno degli Enti del tempo libero esistenti  nel  territorio
provinciale.
   3.  Le  designazioni  debbono  pervenire  al  Sindaco  del  Comune
capoluogo di provincia entro trenta giorni dalla richiesta;  in  caso
contrario  il  Comitato si considera costituito con i soli componenti
designati, fatte salve le successive integrazioni.
   4.  Le  modalita'  di funzionamento del Comitato sono disciplinate
dallo stesso in apposito regolamento.
   5.  All'esecuzione  delle decisioni adottate dal Comitato provvede
un organo esecutivo presieduto dal Presidente del Comitato e composto
da  quattro a otto componenti nominati dal Comitato stesso al proprio
interno.
   6. Il Presidente del Comitato partecipa, con diritto di voto, alle
sedute del Comitato regionale consultivo per le tossicodipendenze.
   7.  Il Presidente del Comitato riferisce ogni sei mesi alla Giunta
regionale sull'attivita' svolta  dal  Comitato  stesso  nel  semestre
precedente.