IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Inserimento dell'articolo 17 bis 1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 12 marzo 1984 n. 14 come modificata dalla legge regionale 8 novembre 1988 n. 59 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 17 bis (Organi di consultazione e partecipazione a livello provinciale). - 1. Ciascun Comune capoluogo di provincia istituisce un Comitato provinciale di consultazione e partecipazione con i compiti di: a) assicurare la piu' ampia partecipazione sociale ai problemi dei tossicodipendenti; b) fornire pareri sul fenomeno droga; c) fornire indicazioni utili alla migliore funzionalita' dei Servizi preposti alla tutela dei tossicodipendenti; d) coordinare l'attivita' degli organi locali di consultazione e partecipazione di cui all'articolo 17. 2. Il Comitato provinciale e' composto da: a) il Sindaco del Comune capoluogo o un assessore da lui delegato; b) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale; c) i direttori delle Case circondariali esistenti nel territorio della provincia; d) un funzionario della Polizia di Stato, un ufficiale dei Carabinieri, uno della Guardia di Finanza designati rispettivamente dal questore, dal Comandante di Legione dell'Arma dei Carabinieri e dal Comandante di zona della Guardia di Finanza; e) il Provveditore agli studi o un insegnante dallo stesso designato; f) un rappresentante del Consiglio scolastico provinciale; g) un rappresentante delle Forze Armate esistenti nel territorio provinciale designato dal competente Comando militare di zona; h) un operatore dei Servizi di salute mentale di ciascuna Unita' sanitaria locale compresa nel territorio provinciale designato dal Comitato di gestione interessato; i) cinque rappresentanti dei Comuni compresi nel territorio provinciale designati dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.); l) un rappresentante per ciascuno degli Enti convenzionati ai sensi dell'articolo 9 compresi nel territorio provinciale; m) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio provinciale; n) un rappresentante di ciascuna delle associazioni di famiglie esistenti nel territorio provinciale; o) un rappresentante del C.O.N.I., uno degli Enti di promozione sportiva e uno degli Enti del tempo libero esistenti nel territorio provinciale. 3. Le designazioni debbono pervenire al Sindaco del Comune capoluogo di provincia entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario il Comitato si considera costituito con i soli componenti designati, fatte salve le successive integrazioni. 4. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono disciplinate dallo stesso in apposito regolamento. 5. All'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato provvede un organo esecutivo presieduto dal Presidente del Comitato e composto da quattro a otto componenti nominati dal Comitato stesso al proprio interno. 6. Il Presidente del Comitato partecipa, con diritto di voto, alle sedute del Comitato regionale consultivo per le tossicodipendenze. 7. Il Presidente del Comitato riferisce ogni sei mesi alla Giunta regionale sull'attivita' svolta dal Comitato stesso nel semestre precedente.