IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Attuabilita' del programma 1. I contenuti operativi del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale 1988/91 sono applicabili, ove occorra, anche in deroga alle disposizioni procedurali e ai requisiti tecnico-economici indicati nella vigente legislazione regionale in materia, costituendone aggiornamento e integrazione.