IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Attuabilita' del programma
 
   1.  I contenuti operativi del programma quadriennale regionale per
l'edilizia residenziale 1988/91 sono applicabili, ove occorra,  anche
in    deroga   alle   disposizioni   procedurali   e   ai   requisiti
tecnico-economici indicati nella vigente  legislazione  regionale  in
materia, costituendone aggiornamento e integrazione.