(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n.
                        50 del 14 giugno 1990)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
 
 CON SENTENZA N. 261 DEL 23 MAGGIO 1990, HA DICHIARATO NON FONDATA LA
QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL PRESIDENTE DEL
                       CONSIGLIO DEI MINISTRI.
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  la  erogazione, da parte di Istituti esercenti il credito
agrario, di prestiti di conduzione con fondi rivenienti da  provvista
in  valuta  estera  a  favore  di  imprenditori  agricoli  singoli od
associati e di cooperative agricole,  la  Regione  e'  autorizzata  a
concedere un contributo a garanzia del rischio di cambio.
   2.  Il  contributo  e' concesso dalla Giunta regionale, nel limite
massimo di due punti percentuali in ragione d'anno  ed  e'  destinato
alla  copertura  dell'onere  derivante dalla variazione fra il cambio
del giorno di acquisizione della provvista estera, quale  evidenziato
nel  contratto  di  prestito,  e  quello del giorno di acquisto della
valuta necessaria per il rimborso del capitale.
   3. Il limite massimo del contributo regionale di cui al comma 2 e'
elevato a quattro punti percentuali in ragione d'anno per i  prestiti
concessi  ad  imprenditori  e  cooperative  agricole operanti in zone
montane e collinari delimitate ai sensi delle leggi 25  luglio  1952,
n. 991 e 27 dicembre 1977 n. 984.
   4. Qualora la variazione del cambio comporti un onere superiore al
2% in ragione d'anno od al  4%  per  le  zone  collinari  e  montane,
l'eccedenza sara' posta a carico del beneficiario.
   5.  I  contributi  di cui al presente articolo sono concessi per i
prestiti di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n.  1760
e  sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'art.
36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.