(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 50 del 14 giugno 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO LA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA N. 261 DEL 23 MAGGIO 1990, HA DICHIARATO NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per la erogazione, da parte di Istituti esercenti il credito agrario, di prestiti di conduzione con fondi rivenienti da provvista in valuta estera a favore di imprenditori agricoli singoli od associati e di cooperative agricole, la Regione e' autorizzata a concedere un contributo a garanzia del rischio di cambio. 2. Il contributo e' concesso dalla Giunta regionale, nel limite massimo di due punti percentuali in ragione d'anno ed e' destinato alla copertura dell'onere derivante dalla variazione fra il cambio del giorno di acquisizione della provvista estera, quale evidenziato nel contratto di prestito, e quello del giorno di acquisto della valuta necessaria per il rimborso del capitale. 3. Il limite massimo del contributo regionale di cui al comma 2 e' elevato a quattro punti percentuali in ragione d'anno per i prestiti concessi ad imprenditori e cooperative agricole operanti in zone montane e collinari delimitate ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 27 dicembre 1977 n. 984. 4. Qualora la variazione del cambio comporti un onere superiore al 2% in ragione d'anno od al 4% per le zone collinari e montane, l'eccedenza sara' posta a carico del beneficiario. 5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi per i prestiti di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.