la seguente legge: Art. 1. Disposizioni preliminari 1. Le funzioni e le attivita' per interventi nell'ambito diabetologico previste dalla legge 16 marzo 1987, n. 115 "Disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito" sono cosi' individuate: a) prevenzione e diagnosi precoce della malattia diabetica; b) miglioramento delle modalita' di cura dei cittadini diabetici; c) prevenzione delle complicanze; d) agevolazione dell'inserimento dei diabetici nelle attivita' scolastiche, sportive e lavorative; e) agevolazione del reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze post-diabetiche; f) miglioramento dell'educazione e della coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica; g) promozione dell'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia; h) promozione della preparazione e dell'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario addetto alla diabetologia, nonche' dei medici di medicina generale e dei pediatri di base convenzionati per l'assistenza medica e pediatrica di base.