la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Disposizioni preliminari
 
   1.   Le   funzioni  e  le  attivita'  per  interventi  nell'ambito
diabetologico  previste  dalla  legge   16   marzo   1987,   n.   115
"Disposizioni  per  la  prevenzione  e cura del diabete mellito" sono
cosi' individuate:
     a) prevenzione e diagnosi precoce della malattia diabetica;
     b)   miglioramento   delle   modalita'  di  cura  dei  cittadini
diabetici;
     c) prevenzione delle complicanze;
     d)  agevolazione  dell'inserimento dei diabetici nelle attivita'
scolastiche, sportive e lavorative;
     e)  agevolazione del reinserimento sociale dei cittadini colpiti
da gravi complicanze post-diabetiche;
     f)  miglioramento  dell'educazione  e  della  coscienza  sociale
generale per la profilassi della malattia diabetica;
     g)  promozione dell'educazione sanitaria del cittadino diabetico
e della sua famiglia;
     h)    promozione   della   preparazione   e   dell'aggiornamento
professionale   del   personale    socio-sanitario    addetto    alla
diabetologia,  nonche' dei medici di medicina generale e dei pediatri
di base convenzionati per l'assistenza medica e pediatrica di base.