(Pubblicatao nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 21
                          del 2 giugno 1990)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Modifiche ai limiti di reddito
 
  1. Il limite di reddito di cui all'articolo 2, primo comma, lettera
f) della legge regionale  6  aprile  1989,  n.  13,  e'  elevato,  in
relazione  a quanto stabllito dalla delibera CIPE del 30 marzo 1989 a
lire 137.750.000.
   2. Tale limite e' applicabile:
    quale  limite massimo di reddito per l'assegnazione di alloggi di
edilizia sovvenzionata, a partire dai bandi e dalle revoche dell'anno
1990, con riferimento, per tale anno, ai redditi percepiti nel 1989;
    quale limite di reddito per la determinazione dei canoni ai sensi
dell'articolo 35 della legge  regionale  6  aprile  1989,  n.  13,  a
partire  dall'anno  1990  con  riferimento, per tale anno, ai redditi
percepiti nel 1989.