(Pubblicatao nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 21 del 2 giugno 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche ai limiti di reddito 1. Il limite di reddito di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f) della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, e' elevato, in relazione a quanto stabllito dalla delibera CIPE del 30 marzo 1989 a lire 137.750.000. 2. Tale limite e' applicabile: quale limite massimo di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, a partire dai bandi e dalle revoche dell'anno 1990, con riferimento, per tale anno, ai redditi percepiti nel 1989; quale limite di reddito per la determinazione dei canoni ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, a partire dall'anno 1990 con riferimento, per tale anno, ai redditi percepiti nel 1989.