la seguente legge: Art. 1. Adeguamento della struttura dell'Assessorato dell'industria 1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline, attribuite alla Regione autonoma della Sardegna dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e per l'attuazione della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, concernente la disciplina delle attivita' di cava, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presentera' al Consiglio regionale una proposta di regolamento per adeguare, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 31, le strutture amministrative dell'Assessorato regionale dell'industria secondo i principi di cui agli articoli seguenti.