la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Adeguamento della struttura
                   dell'Assessorato dell'industria
 
   1.  Per  l'esercizio  delle funzioni in materia di miniere, cave e
saline, attribuite alla Regione autonoma della Sardegna dall'articolo
48  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.
348, e per l'attuazione della legge regionale 7 giugno 1989,  n.  30,
concernente  la  disciplina  delle  attivita' di cava, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della  presente  legge,  la  Giunta  regionale
presentera'  al  Consiglio  regionale una proposta di regolamento per
adeguare, ai sensi e con le procedure di cui  agli  articoli  5  e  6
della   legge   regionale   17  agosto  1978,  n.  31,  le  strutture
amministrative dell'Assessorato regionale  dell'industria  secondo  i
principi di cui agli articoli seguenti.