la seguente legge: Articolo unico 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e' convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 ottobre 1989, n. 146, concernente il prelevamento della somma di lire 200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 01007 concernente "Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale per spese di rappresentanza e per il cerimoniale, anche in occasione di manifestazioni di iniziativa di terzi, spese per manifestazioni e celebrazioni pubbliche, spese inerenti lo svolgimento delle sedute di Giunta" dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta dal bilancio regionale per l'anno finanziario 1989. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 4 luglio 1990 FLORIS