la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma,
della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e' convalidato il decreto
del  Presidente  della  Giunta  regionale  19  ottobre  1989, n. 146,
concernente il prelevamento della somma di lire 200.000.000 dal fondo
di  riserva  per  spese  impreviste - capitolo 03010 - dello stato di
previsione  della  spesa   dell'Assessorato   della   programmazione,
bilancio  ed  assetto  del  territorio,  a  favore del capitolo 01007
concernente  "Fondo  a  disposizione  del  Presidente  della   Giunta
regionale  per spese di rappresentanza e per il cerimoniale, anche in
occasione  di  manifestazioni  di  iniziativa  di  terzi,  spese  per
manifestazioni   e   celebrazioni   pubbliche,   spese   inerenti  lo
svolgimento delle sedute di Giunta" dello stato di  previsione  della
spesa della Presidenza della Giunta dal bilancio regionale per l'anno
finanziario 1989.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 4 luglio 1990
 
                                FLORIS