la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma,
della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e' convalidato il decreto
del  Presidente  della  Giunta  regionale  12  ottobre  1989, n. 140,
concernente il prelevamento della somma di lire 350.000.000 dal fondo
di  riserva  per  spese  impreviste - capitolo 03010 - dello stato di
previsione   della    spesa    dell'Assessorato    regionale    della
programmazione,  bilancio  ed  assetto  del  territorio, a favore del
capitolo 04040 concernente "spese per il funzionamento  degli  uffici
periferici dell'Amministrazione regionale", dello stato di previsione
della  spesa  dell'Assessorato  degli   enti   locali,   finanze   ed
urbanistica del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 4 luglio 1990
 
                                FLORIS