la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  contratti  a termine stipulati dai comuni dell'Isola con il
personale tecnico,  in  applicazione  dell'articolo  30  della  legge
regionale  10  agosto 1985, n. 37, modificato con l'articolo 14 della
legge regionale 15 maggio 1986, n. 26,  possono  essere  prorogati  o
rinnovati,  anche  se  scaduti  alla  data di entrata in vigore della
presente legge, sino al 31 dicembre 1991.
   2. I predetti contratti sono suscettibili di ulteriori proroghe.
   3.  Il  personale tecnico di cui al comma 1 puo' essere utilizzato
oltre che per le attivita' previste dalla legge regionale  10  agosto
1985, n. 37, anche per compiti di istituto.