la seguente legge: Art. 1. 1. I contratti a termine stipulati dai comuni dell'Isola con il personale tecnico, in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificato con l'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, possono essere prorogati o rinnovati, anche se scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 1991. 2. I predetti contratti sono suscettibili di ulteriori proroghe. 3. Il personale tecnico di cui al comma 1 puo' essere utilizzato oltre che per le attivita' previste dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, anche per compiti di istituto.