la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Per   l'attuazione  di  un  programma  straordinario  ed  urgente,
predisposto a norma dell'art. 11 - terzo comma - del decreto-legge 30
dicembre  1989,  n.  416, convertito con modificazione della legge 28
febbraio 1990, n. 39, e' disposta una autorizzazione di spesa  di  L.
1.500.000.000,  a valere sulle somme che saranno erogate alla Regione
ai sensi della citata disposizione legislativa, per la  realizzazione
di  centri  di  prima  accoglienza  e  di  servizi  per gli stranieri
immigrati, gli esuli ed i loro familiari nel comune di Firenze  e  in
altri comuni toscani.