la seguente legge: Art. 1. Per l'attuazione di un programma straordinario ed urgente, predisposto a norma dell'art. 11 - terzo comma - del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazione della legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' disposta una autorizzazione di spesa di L. 1.500.000.000, a valere sulle somme che saranno erogate alla Regione ai sensi della citata disposizione legislativa, per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari nel comune di Firenze e in altri comuni toscani.