la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Compiti degli Enti
                  di Edilizia Residenziale Pubblica
 
   Le ATER, i Comuni e gli Enti Pubblici della Toscana procedono alla
cessione del  patrimonio  in  gestione  nell'ambito  della  normativa
vigente ed a tale scopo inviano alla Regione, tramite l'ARER anche in
adempimento dell'art. 11 della legge  regionale  49/86  e  successive
modificazioni ed integrazioni:
    a) Proposte di cessione annua di patrimonio costituito da:
     1) Alloggi assoggettati al regime della gestione speciale di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/72  e
successive modificazioni ed integrazioni.
     2)  Patrimonio  anche  non  residenziale,  non assoggettato alla
Gestione Speciale, secondo le procedure di  cessione  indicate  dalla
presente legge.
   Tali proposte nella loro consistenza ed ubicazione dovranno essere
allegate al  bilancio  preventivo,  indicandone  nella  relazione  le
connessioni con la politica gestionale del patrimonio dell'Ente.
     b)  Rendicontazione  annua  delle entrate derivanti dal ricavato
delle cessioni, dalle quote residuali canoni di cui all'art. 23 della
legge  regionale  25/89  e successive modificazioni ed integrazioni e
della gestione patrimoniale delle attivita' non residenziali  per  il
patrimonio non assoggettato alla Gestione Speciale.
   Tale rendicontazione avverra', attraverso il bilancio consuntivo e
gli adempimenti di cui alle circolari CER n. 25/c/1981 e 142/c/1986 e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   per  il  patrimonio
assoggettato alla Gestione Speciale e secondo quanto  previsto  dalla
presente  legge  per  il  patrimonio  non  assoggettato alla Gestione
Speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/72
istituendo  una  gestione  ordinaria regionale del ricavato cessioni,
rientri canoni ed utilizzazioni afferenti tale patrimonio.
     c)  Proposte  di  utilizzazione  delle  entrate  derivanti dalla
cessione patrimoniale e dalle quote residuali gestione canoni per gli
alloggi  assoggettati  alla  Gestione  Speciale  e  per  il rimanente
patrimonio  secondo  i  programmi  indicati  dalla  lett.  b)   legge
regionale 25/89 art. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
   Tali  proposte  di  utilizzazione  potranno  essere  ricondotte  a
programmi integrati volti alla riqualificazione  urbana  in  rapporto
alla  delibera  CIPE  27  ottobre  1988 e successive modificazioni ed
integrazioni, anche da parte della regione Toscana.