la seguente legge: Art. 1. Compiti degli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica Le ATER, i Comuni e gli Enti Pubblici della Toscana procedono alla cessione del patrimonio in gestione nell'ambito della normativa vigente ed a tale scopo inviano alla Regione, tramite l'ARER anche in adempimento dell'art. 11 della legge regionale 49/86 e successive modificazioni ed integrazioni: a) Proposte di cessione annua di patrimonio costituito da: 1) Alloggi assoggettati al regime della gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/72 e successive modificazioni ed integrazioni. 2) Patrimonio anche non residenziale, non assoggettato alla Gestione Speciale, secondo le procedure di cessione indicate dalla presente legge. Tali proposte nella loro consistenza ed ubicazione dovranno essere allegate al bilancio preventivo, indicandone nella relazione le connessioni con la politica gestionale del patrimonio dell'Ente. b) Rendicontazione annua delle entrate derivanti dal ricavato delle cessioni, dalle quote residuali canoni di cui all'art. 23 della legge regionale 25/89 e successive modificazioni ed integrazioni e della gestione patrimoniale delle attivita' non residenziali per il patrimonio non assoggettato alla Gestione Speciale. Tale rendicontazione avverra', attraverso il bilancio consuntivo e gli adempimenti di cui alle circolari CER n. 25/c/1981 e 142/c/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, per il patrimonio assoggettato alla Gestione Speciale e secondo quanto previsto dalla presente legge per il patrimonio non assoggettato alla Gestione Speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/72 istituendo una gestione ordinaria regionale del ricavato cessioni, rientri canoni ed utilizzazioni afferenti tale patrimonio. c) Proposte di utilizzazione delle entrate derivanti dalla cessione patrimoniale e dalle quote residuali gestione canoni per gli alloggi assoggettati alla Gestione Speciale e per il rimanente patrimonio secondo i programmi indicati dalla lett. b) legge regionale 25/89 art. 23 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali proposte di utilizzazione potranno essere ricondotte a programmi integrati volti alla riqualificazione urbana in rapporto alla delibera CIPE 27 ottobre 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, anche da parte della regione Toscana.