la seguente legge: Art. 1. 1. La regione Toscana contribuisce alle azioni di solidarieta' in favore della popolazione della Romania coinvolta nella situazione di emergenza determinatasi in quel paese. 2. Le iniziative e gli interventi - che saranno attuati su richiesta specifica dei competenti organi dell'Amministrazione statale, o, comunque, in accordo con i medesimi - avranno carattere assistenziale e potranno consistere, in particolare, nel trasferimento e nel ricovero in strutture pubbliche specializzate della Regione, di cittadini rumeni feriti che necessitino di particolari cure ed assistenza. 3. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge si provvede con lo stanziamento di un fondo di lire 100 milioni.