la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La regione Toscana contribuisce alle azioni di solidarieta' in
favore della popolazione della Romania coinvolta nella situazione  di
emergenza determinatasi in quel paese.
   2.  Le  iniziative  e  gli  interventi  -  che  saranno attuati su
richiesta  specifica  dei  competenti   organi   dell'Amministrazione
statale,  o,  comunque, in accordo con i medesimi - avranno carattere
assistenziale   e   potranno   consistere,   in   particolare,    nel
trasferimento  e  nel  ricovero  in strutture pubbliche specializzate
della  Regione,  di  cittadini  rumeni  feriti  che  necessitino   di
particolari cure ed assistenza.
   3.  Alle  spese  derivanti dall'attuazione degli interventi di cui
alla presente legge si provvede con lo stanziamento di  un  fondo  di
lire 100 milioni.