la seguente legge: Art. 1. 1. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale dei comuni, loro consorzi o aziende, della Provincia di Bolzano, nonche' degli enti pubblici dipendenti dalla Regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa, anche delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo in provincia di Bolzano, considerati per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambite territoriale in cui l'ente esplica la propria attivita'.