la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  posti  dei  ruoli  o degli organici comunque denominati del
personale dei comuni, loro consorzi o  aziende,  della  Provincia  di
Bolzano,  nonche'  degli  enti pubblici dipendenti dalla Regione o il
cui ordinamento  rientra  nella  sua  competenza  legislativa,  anche
delegata,  e  relative  aziende  anche  ad  ordinamento  autonomo  in
provincia di Bolzano, considerati per gruppi di qualifiche funzionali
o   per  categorie,  secondo  il  titolo  di  studio  prescritto  per
accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti  a  ciascuno  dei
tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi
quale risulta dalle dichiarazioni di  appartenenza  rese  nell'ultimo
censimento  ufficiale  della  popolazione, con riferimento all'ambite
territoriale in cui l'ente esplica la propria attivita'.