IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il regolamento riguardante la disciplina dell'accertamento degli stati di grave non autosufficienza di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, emanato con proprio decreto del 29 agosto 1989, n. 21; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1429 del 19 marzo 1990, con la quale sono state approvate modifiche al suddetto regolamento; Decreta: 1) Al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano del 29 agosto 1989, n. 21, le parole "iscritto al servizio sanitario provinciale" sono cancellate. 2) Il comma 3 dell'articolo 3 del predetto regolamento e' cosi' modificato: "Per familiare, ai sensi del comma 1, si intende il coniuge nonche' il parente o affine entro il 4 grado". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 15 maggio 1990 DURNWALDER Regisrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1990 Registro n. 10, foglio n. 31