IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto  il  regolamento riguardante la disciplina dell'accertamento
degli stati di grave non autosufficienza di  cui  all'art.  21  della
legge  provinciale 18 agosto 1988, n. 33, emanato con proprio decreto
del 29 agosto 1989, n. 21;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 1429 del 19
marzo 1990, con la quale sono state approvate modifiche  al  suddetto
regolamento;
 
                               Decreta:
 
   1) Al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento, emanato con decreto
del Presidente della Giunta provinciale  di  Bolzano  del  29  agosto
1989,  n.  21, le parole "iscritto al servizio sanitario provinciale"
sono cancellate.
   2)  Il  comma  3 dell'articolo 3 del predetto regolamento e' cosi'
modificato: "Per familiare, ai sensi  del  comma  1,  si  intende  il
coniuge nonche' il parente o affine entro il 4› grado".
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 15 maggio 1990
 
                              DURNWALDER
 
 Regisrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1990
Registro n. 10, foglio n. 31