Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2; Visto il precedente decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1989, n. 8-6/Legisl.; Vista la deliberazione n. 362 di data 26 gennaio 1990; Decreta: Art. 1. Finalita' del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 e all'articolo 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1989, n. 8-6/Legisl. registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1989 Reg. 48, Fgl. 5, d'ora in avanti denominato decreto, la definizione delle percentuali e dei modi per la ripartizione della quota programmata prevista dall'articolo 5 del medesimo decreto nonche' le forme e le modalita' per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati da parte delle diverse strutture organizzative provinciali, cui commisurare la corresponsione della quota stessa.