Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
   Vista la legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2;
   Visto   il   precedente   decreto   del  Presidente  della  Giunta
provinciale 31 maggio 1989, n. 8-6/Legisl.;
   Vista la deliberazione n. 362 di data 26 gennaio 1990;
 
                               Decreta:
                               Art. 1.
                      Finalita' del regolamento
 
   1.  Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 11 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 e
all'articolo 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 31
maggio 1989, n. 8-6/Legisl. registrato alla Corte  dei  conti  il  17
agosto  1989  Reg. 48, Fgl. 5, d'ora in avanti denominato decreto, la
definizione delle percentuali e dei modi per  la  ripartizione  della
quota  programmata  prevista  dall'articolo  5  del  medesimo decreto
nonche' le forme  e  le  modalita'  per  la  verifica  del  grado  di
raggiungimento  degli  obiettivi  programmati  da parte delle diverse
strutture   organizzative    provinciali,    cui    commisurare    la
corresponsione della quota stessa.