Visti  gli  articoli  8.  n. 1, 53 e 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972.  n.  670.  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  testo  unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;
   Visto  l'art.  86 della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12 nel
quale e'  stabilito  che  a  cura  dell'amministrazione  deve  essere
fornito,  secondo  criteri e modalita' determinati con apposite norme
regolamentari dalla Giunta  provinciale,  il  necessario  corredo  al
personale  cui  sia  fatto  obbligo di indossare l'uniforme o che per
ragioni di servizio debba utilizzare particolari equipaggiamenti;
   Vista  la deliberazione della Giunta provinciale n. 1556 datata 23
febbraio 1990  concernente  l'approvazione  del  regolamento  per  la
fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e
di oggetti di corredo nonche' per l'uso di detti capi di vestiario.
 
                               Decreta:
 
   E'  approvato il "Regolamento per la fornitura a singole categorie
di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonche'
per  l'uso  di  detti capi di vestiario" secondo il testo allegato al
presente decreto di cui fa parte integrante.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
 
                              MALOSSINI
 
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1990
Registro n. 24, foglio n. 43
                              _________
 
                             REGOLAMENTO
 
  Per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di
 uniformi e di oggetti di corredo nonche' per l'uso di detti capi di
                              vestiario
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  fornitura  gratuita  di vestiario uniforme al personale in
attivita' presso la provincia e' connessa all'effettivo espletamento,
in via permanente e prevalente, delle seguenti mansioni:
     a) sottufficiali e guardie forestali;
     b) agenti ittico-venatori;
     c) cantonieri;
     d) operai con incarico di vigilanza idraulica;
     e)  addetti  ai servizi ausiliari e di anticamera, alla custodia
di  monumenti,  musei,  opere  d'arte  in  genere  e  biblioteche  di
proprieta' della Provincia;
     f)   addetti   alla   guida   di   autovetture  dell'autorimessa
provinciale.
   2.  Al  personale di cui al comma 1 e' fatto obbligo di indossare,
durante il servizio, l'uniforme come previsto dalla tabella  allegato
A)  al  presente  regolamento,  recante anche qualche dettaglio sulla
foggia, sui particolari della  confezione,  nonche'  sui  colori  dei
tessuti  relativi  ai singoli capi di vestiario ed indicante inoltre,
ai fini della necessaria rinnovazione, i prescritti periodi minimi di
uso.
   3.  Agli  adempimenti  per  la  fornitura  dei  capi  di vestiario
provvede, su richiesta dei  Servizi  interessati  che  indichi  anche
eventuali ulteriori dettagli, il Servizio Patrimonio e Demanio.
   4. All'eventuale integrazione delle uniformi con capi di vestiario
non previsti nella  tabella  di  cui  al  comma  2  o  alla  parziale
rinnovazione   delle   uniformi   stesse  prima  della  scadenza  del
prescritto periodo  minimo  di  uso  si  provvede  con  le  modalita'
stabilite all'art. 3.
   5.  Si  provvede  con le stesse modalita' stabilite all'art. 3 nel
caso di fornitura dell'uniforme a personale  provinciale  diverso  da
quello individuato al comma 1.
   6.  Rimane  ferma  la fornitura dell'uniforme e di eventuali altri
equipaggiamenti al personale del  Corpo  permanente  dei  Vigili  del
Fuoco  da  parte del Corpo stesso e secondo le modalita' dal medesimo
stabilite.