Visti gli articoli 8. n. 1, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972. n. 670. con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto l'art. 86 della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12 nel quale e' stabilito che a cura dell'amministrazione deve essere fornito, secondo criteri e modalita' determinati con apposite norme regolamentari dalla Giunta provinciale, il necessario corredo al personale cui sia fatto obbligo di indossare l'uniforme o che per ragioni di servizio debba utilizzare particolari equipaggiamenti; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1556 datata 23 febbraio 1990 concernente l'approvazione del regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonche' per l'uso di detti capi di vestiario. Decreta: E' approvato il "Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonche' per l'uso di detti capi di vestiario" secondo il testo allegato al presente decreto di cui fa parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. MALOSSINI Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1990 Registro n. 24, foglio n. 43 _________ REGOLAMENTO Per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonche' per l'uso di detti capi di vestiario Art. 1. 1. La fornitura gratuita di vestiario uniforme al personale in attivita' presso la provincia e' connessa all'effettivo espletamento, in via permanente e prevalente, delle seguenti mansioni: a) sottufficiali e guardie forestali; b) agenti ittico-venatori; c) cantonieri; d) operai con incarico di vigilanza idraulica; e) addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, alla custodia di monumenti, musei, opere d'arte in genere e biblioteche di proprieta' della Provincia; f) addetti alla guida di autovetture dell'autorimessa provinciale. 2. Al personale di cui al comma 1 e' fatto obbligo di indossare, durante il servizio, l'uniforme come previsto dalla tabella allegato A) al presente regolamento, recante anche qualche dettaglio sulla foggia, sui particolari della confezione, nonche' sui colori dei tessuti relativi ai singoli capi di vestiario ed indicante inoltre, ai fini della necessaria rinnovazione, i prescritti periodi minimi di uso. 3. Agli adempimenti per la fornitura dei capi di vestiario provvede, su richiesta dei Servizi interessati che indichi anche eventuali ulteriori dettagli, il Servizio Patrimonio e Demanio. 4. All'eventuale integrazione delle uniformi con capi di vestiario non previsti nella tabella di cui al comma 2 o alla parziale rinnovazione delle uniformi stesse prima della scadenza del prescritto periodo minimo di uso si provvede con le modalita' stabilite all'art. 3. 5. Si provvede con le stesse modalita' stabilite all'art. 3 nel caso di fornitura dell'uniforme a personale provinciale diverso da quello individuato al comma 1. 6. Rimane ferma la fornitura dell'uniforme e di eventuali altri equipaggiamenti al personale del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco da parte del Corpo stesso e secondo le modalita' dal medesimo stabilite.