(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n.
                        25 del 19 giugno 1990)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per le finalita' previste dalla legge regionale 10 agosto 1987,
n. 65, recante iniziative per l'insediamento  e  la  cura  del  verde
pubblico,  e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati, e'
rifinanziata sino al 1992 la seguente spesa:
 
     a) per l'anno 1990  . . . . . . . . . . . . . . L. 1.800.000.000
     b) per l'anno 1991  . . . . . . . . . . . . . . "  2.700.000.000
     c) per l'anno 1992  . . . . . . . . . . . . . . "  3.000.000.000
 
   2.  L'onere  di  cui  al comma uno grava sui seguenti capitoli del
bilancio di previsione della Regione per l'anno  finanziario  1990  e
sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi:
 
     a) cap. 22835   . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000.000
     b) cap. 29420   . . . . . . . . . . . . . . . . "    400.000.000
     c) cap. 29425   . . . . . . . . . . . . . . . . "    400.000.000
 
   3.   Per  gli  anni  1991  e  1992  si  provvede  ad  una  diversa
ripartizione  della  spesa  tra  i  singoli  capitoli  con  la  legge
finanziaria,  ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre
1989, n. 90 recante norme in materia di bilancio  e  di  contabilita'
generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.