(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 19 giugno 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per le finalita' previste dalla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, recante iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico, e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati, e' rifinanziata sino al 1992 la seguente spesa: a) per l'anno 1990 . . . . . . . . . . . . . . L. 1.800.000.000 b) per l'anno 1991 . . . . . . . . . . . . . . " 2.700.000.000 c) per l'anno 1992 . . . . . . . . . . . . . . " 3.000.000.000 2. L'onere di cui al comma uno grava sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi: a) cap. 22835 . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000.000 b) cap. 29420 . . . . . . . . . . . . . . . . " 400.000.000 c) cap. 29425 . . . . . . . . . . . . . . . . " 400.000.000 3. Per gli anni 1991 e 1992 si provvede ad una diversa ripartizione della spesa tra i singoli capitoli con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.