la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                               Oggetto
 
   1.  A  decorrere  dal  1›  gennaio  1990,  il  finanziamento annuo
destinato alle Associazioni culturali valdostane di cui  all'articolo
2 della legge regionale 9 dicembre 1981 n. 79, modificata e integrata
dalle leggi regionali 15 luglio 1982 n. 31, 22 novembre 1984 n. 57  e
15 aprile 1987 n. 30, e' elevato a L. 300.000.000.
   2.  Tale  somma  dovra'  essere  ripartita,  ai  sensi della legge
regionale 9 dicembre 1981 n. 79  e  con  le  modalita'  di  cui  agli
articoli  3  e  4  della  suddetta legge, tra le Associazioni e nelle
proporzioni indicate all'allegato A della presente legge.