la seguente legge: Art. 1. Oggetto 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, il finanziamento annuo destinato alle Associazioni culturali valdostane di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1981 n. 79, modificata e integrata dalle leggi regionali 15 luglio 1982 n. 31, 22 novembre 1984 n. 57 e 15 aprile 1987 n. 30, e' elevato a L. 300.000.000. 2. Tale somma dovra' essere ripartita, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1981 n. 79 e con le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 della suddetta legge, tra le Associazioni e nelle proporzioni indicate all'allegato A della presente legge.