la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86, concernente "Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci da discesa", e' autorizzata, limitatamente all'esercizio 1990, la spesa di L. 5.200.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul capitolo 37505 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990. 3. Alla copertura dell'onere di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti", a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.