la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n.
83, come modificata dalla legge regionale 30  ottobre  1987,  n.  86,
concernente  "Concessione  di  contributi  per  la  manutenzione e la
gestione  di  piste  per  lo  sci  da   discesa",   e'   autorizzata,
limitatamente all'esercizio 1990, la spesa di L. 5.200.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sul capitolo 37505 del bilancio di previsione della  Regione
per l'anno 1990.
   3.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  ai  precedenti  commi si
provvede  mediante  riduzione  di  pari  importo  dello  stanziamento
iscritto  al  capitolo  50100 ("Fondo globale per il finanziamento di
spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti", a valere
sull'apposito  accantonamento  previsto  all'allegato  n.  8  - punto
2.2.2. -  settore  2:  sviluppo  economico)  della  parte  spesa  del
bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.