la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  7  della  legge  regionale  8  ottobre  1973,  n.  33,
concernente la costituzione di fondi di rotazione per  la  promozione
di  iniziative  economiche  in  Valle  d'Aosta,  cosi'  come  risulta
modificato dall'art. 5 della legge regionale 8 agosto  1985,  n.  68,
dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 43, e dall'art. 1
della legge regionale 9 marzo 1988 n. 16, e' sostituito dal seguente:
 
                               "Art. 7.
 
   1. Ai soggetti di cui all'articolo 6 vengono concessi mutui per le
seguenti iniziative:
     a) ristrutturazione e arredamento, a uso alberghiero, di edifici
o complessi di edifici gia' esistenti;
     b)  ristrutturazione  e  arredamento di aziende alberghiere gia'
esistenti  e  classificate  ai  sensi  della  legislazione  regionale
vigente;
     c) costruzione e arredamento di nuove aziende alberghiere;
     d)   acquisto   di  immobili  adibiti  ad  azienda  alberghiera,
ancorche' temporaneamente chiusi o inattivi,  classificati  ai  sensi
della  legislazione  regionale  vigente,  nonche'  di  immobili  gia'
adibiti ad azienda alberghiera e non piu' classificati come  tali  ai
sensi  della  legislazione  regionale  vigente.  La Giunta regionale,
sentito  il  parere  della  commissione  tecnico-consultiva  di   cui
all'art.  18,  puo'  subordinare  la  concessione  del mutuo a idoneo
intervento di ristrutturazione del fabbricato alberghiero al fine  di
dotarlo dei requisiti, previsti dalla normativa vigente in materia di
classificazione  alberghiera,  che  comportino  una  riqualificazione
dell'esercizio. Non sono ammissibili a mutuo le istanze che prevedono
atti di compravendita fra parenti e affini di primo grado o per mezzo
di  societa'  appartenenti  a  soggetti  con  i  vincoli di parentela
suddetti;
     e)  ristrutturazione  e arredamento di nuovi complessi ricettivi
turistici all'aperto,  come  definiti  dalla  legislazione  regionale
vigente;
     f)  costruzione  e  arredamento  di  nuovi  complessi  ricettivi
turistici all'aperto,  come  definiti  dalla  legislazione  regionale
vigente;
     g)   acquisto  di  terreni  e  fabbricati  adibiti  a  complesso
ricettivo turistico  all'aperto,  come  definito  dalla  legislazione
regionale  vigente;  l'acquisto  deve riguardare non meno di un terzo
della superficie del complesso e includere il fabbricato in cui  sono
allegati i servizi generali.
   2.  Le  operazioni  di  cui  alle  lettere d) e g) del primo comma
possono attuarsi anche mediante il trasferimento totale delle  azioni
o  quote  di  una  societa'  avente  come unici cespiti l'immobile da
acquisire e sue eventuali pertinenze, arredi e attrezzature.
   3. Per i casi di cui alle lettere b) ed e) del primo comma i mutui
possono essere concessi anche al gestore dell'esercizio, a condizione
che   venga  comunque  costituito  in  garanzia,  e  conseguentemente
vincolato alla destinazione secondo le norme  della  presente  legge,
l'immobile oggetto dell'intervento.
   4.   I   mutui,  della  durata  massima  di  anni  20  piu'  2  di
preammortamento, vengono concessi al tasso annuo di interesse pari al
40%  dell'ultimo  tasso  di riferimento dell'edilizia residenziale in
vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, arrotondato
al mezzo punto inferiore, e nelle seguenti proporzioni:
     a) per i casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma:
     1)  fino ad un massimo dell'80% della spesa ammessa, per i primi
500 milioni di lire di spesa;
     2)  fino  ad un massimo di 75% della spesa ammessa oltre i primi
500 milioni e fino a 2 miliardi;
     3) fino ad un massirno del 65% della spesa ammessa eccedente i 2
miliardi e con un limite di spesa totale ammissibile di 4 miliardi  e
500 milioni;
     b) per i casi di cui alla lettera d) del primo comma, fino ad un
massimo  del  70%  della  spesa  risultante  dall'atto  di   acquisto
dell'immobile,  e  con  un  limite  di  spesa totale ammissibile di 1
miliardo e 500 milioni;
     c) per i casi di cui alla lettera e) del primo comma:
     1)  fino ad un massimo dell'80% della spesa ammessa, per i primi
250 milioni di spesa;
     2)  fino  ad  un  massimo  del  60%  della spesa eccedente i 250
milioni, e con un limite di spesa totale ammissibile di 1 miliardo;
     d) per i casi di cui alla lettera f) del primo comma, fino ad un
massimo del 40% della spesa ammessa, e con un limite di spesa  totale
ammissibile di 1 miliardo;
     e) per i casi di cui alla lettera g) del primo comma, fino ad un
massimo del 50% della spesa risultante dall'atto  di  acquisto  degli
immobili,  e con un limite di spesa totale ammissibile di 1 miliardo.
   5.  Qualora  le iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d) del
primo comma siano riferite ad aziende alberghiere  all'interno  delle
quali  sia esistente o prevista una struttura per la ristorazione, il
tasso annuo di interesse dell'intera operazione e'  determinato,  con
la   modalita'  di  cui  al  quarto  comma,  nel  30%  del  tasso  di
riferimento; in tal caso il mutuatario assume l'obbligo di  mantenere
in  esercizio  l'attivita'  di  ristorazione  per l'intero periodo di
durata del mutuo, pena la revoca del corrispondente beneficio.
   6.  Per  accedere  ai  benefici  previsti  dal  presente  capo  la
struttura turistico-ricettiva oggetto della richiesta deve rispettare
la  normativa  regionale  vigente  in materia di identificazione e di
classificazione a essa applicabile.
   7.  Gli interventi di cui alle lettere d) e g) del primo comma non
sono ripetibili per il medesimo immobile se non sono  trascorsi  piu'
di  dieci anni dalla data di stipulazione del precedente contratto di
mutuo; per gli altri tipi di intervento tale intervallo e' fissato in
anni tre.
   8.  In caso di vendita di immobile che e' gia' stato oggetto delle
provvidenze di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del primo comma,
il  soggetto  acquirente puo' ottenere i finanziamenti previsti dalle
lettere d) e  g)  dello  stesso  comma  a  condizione  che  la  ditta
venditrice,  beneficiaria  del  primo  mutuo, provveda all'estinzione
dello stesso".