la seguente legge: Art. 1. Rifinanziamento fondo di rotazione 1. La legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione, e' rifinanziata, per l'anno 1990, con lo stanziamento di lire 100 milioni limitatamente agli interventi nel settore del commercio.