la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Rifinanziamento fondo di rotazione
 
   1.  La  legge  regionale  30  dicembre  1982,  n. 101 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione  di  fondi
di  rotazione  per  l'artigianato, il commercio e la cooperazione, e'
rifinanziata, per l'anno  1990,  con  lo  stanziamento  di  lire  100
milioni limitatamente agli interventi nel settore del commercio.