la seguente legge: Art. 1. Rifinanziamento 1. La legge regionale 29 marzo 1988, n. 17 recante ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio, e' rifinanziata, per l'anno 1990, con lo stanziamento di lire 3 miliardi.