(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 17 luglio 1990)
 
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Le  lettere  a)  ed e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge
provinciale 16  febbraio  1981,  n.  3,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, sono sostituite dalle seguenti:
    "  a)  alle  attivita'  agricole  e forestali; rimangono altresi'
escluse le attivita' di trasformazione della  propria  materia  prima
svolte nell'ambito di aziende agricole e/o forestali oppure svolte in
conformita' alle usanze locali in base a rapporti di buon vicinato;
     e)  ad ogni attivita' artigiana svolta da portatori di handicaps
nell'ambito degli appositi centri sociali istituiti dalla Provincia o
con essa convenzionati".