(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 17 luglio 1990) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le lettere a) ed e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituite dalle seguenti: " a) alle attivita' agricole e forestali; rimangono altresi' escluse le attivita' di trasformazione della propria materia prima svolte nell'ambito di aziende agricole e/o forestali oppure svolte in conformita' alle usanze locali in base a rapporti di buon vicinato; e) ad ogni attivita' artigiana svolta da portatori di handicaps nell'ambito degli appositi centri sociali istituiti dalla Provincia o con essa convenzionati".