la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  Al  fine  di  concorrere  al  perseguimento  di  obiettivi  di
solidarieta' tra i  popoli  e  di  piena  realizzazione  dei  diritti
fondamentali  dell'uomo, in armonia con la legge 26 febbraio 1987, n.
49, "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i  Paesi  in
via  di sviluppo", la Regione Valle d'Aosta, nei limiti delle proprie
competenze ed in conformita' con quanto  stabilito  dall'articolo  3,
promuove  e favorisce interventi di cooperazione e solidarieta' con i
Paesi in via di sviluppo.
   2.  Le  iniziative  di  cui  al comma 1 sono rivolte alle seguenti
finalita':
     a)  il  soddisfacimento  dei bisogni primari e in primo luogo la
salvaguardia della vita umana;
     b) l'autosufficienza alimentare;
     c) la valorizzazione delle risorse umane;
     d) la conservazione del patrimonio ambientale;
     e)  l'attuazione  e  il  consolidamento dei processi di sviluppo
endogeno e la crescita economica, sociale e culturale  dei  Paesi  in
via di sviluppo;
     f)  il  miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia
ed il sostegno della promozione della donna.
   3.  Rientrano  nella  cooperazione  allo  sviluppo  gli interventi
straordinari destinati a fronteggiare casi di calamita' e  situazioni
di  denutrizione  e  di  carenze igienico-sanitarie che minacciano la
soppravvivenza di popolazioni.
   4.   Gli   stanziamenti   regionali   per  la  cooperazione  e  la
solidarieta' con i paesi  in  via  di  sviluppo  non  possono  essere
utilizzati,  direttamente  o indirettamente, per finanziare attivita'
di carattere militare.