la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Al fine di concorrere al perseguimento di obiettivi di solidarieta' tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, in armonia con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", la Regione Valle d'Aosta, nei limiti delle proprie competenze ed in conformita' con quanto stabilito dall'articolo 3, promuove e favorisce interventi di cooperazione e solidarieta' con i Paesi in via di sviluppo. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono rivolte alle seguenti finalita': a) il soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo la salvaguardia della vita umana; b) l'autosufficienza alimentare; c) la valorizzazione delle risorse umane; d) la conservazione del patrimonio ambientale; e) l'attuazione e il consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e la crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo; f) il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed il sostegno della promozione della donna. 3. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamita' e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la soppravvivenza di popolazioni. 4. Gli stanziamenti regionali per la cooperazione e la solidarieta' con i paesi in via di sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attivita' di carattere militare.